mercoledì 3 marzo 2010

Vademecum per le elezioni regionali

Sono in rete sul sito del Consiglio regionale alle pagine dell’Osservatorio elettorale i vademecum per le elezioni regionali e amministrative che si terranno il 28 e 29 marzo.
Lo ‘Speciale Elezioni 2010’ comprende, per le regionali, la pubblicazione del Ministero dell’Interno con le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni a Statuto ordinario; l’appendice a tali Istruzioni, in base alla legge regionale n. 21 del 2009 che esonera dalla raccolta delle firme le liste collegate a gruppi già esistenti nel Parlamento europeo, nazionale o in Consiglio regionale; due volumi del vademecum, con la normativa, lo scadenziario sia per la campagna elettorale che per le procedure elettorali, le cause di incompatibilità o ineleggibilità e un glossario dei termini usati.
Lo Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria n. 1/2005, modificata con legge n. 2/2009) riserva l’indizione delle elezioni regionali al presidente della Giunta regionale, nonché l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni provinciali (i decreti sono pubblicati sul B.U.R Piemonte dell'11 febbraio).
Quattro quinti dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, mentre un quinto è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali. I consiglieri regionali piemontesi sono in tutto 60: 48 eletti con il sistema proporzionale nelle circoscrizioni provinciali (in base alla popolazione 25 seggi spettano alla provincia di Torino, 6 a Cuneo, 5 ad Alessandria, 4 a Novara e 2 ciascuno rispettivamente a Asti, Biella, VCO e Vercelli) e 12 (11 più il presidente della Giunta) nella lista regionale vincente. Si vota con turno unico, senza ballottaggio. Il presidente capolista della coalizione che si classifica al secondo posto, viene comunque eletto in Consiglio regionale con il ruolo di capo dell'opposizione. Non quello della terza o della eventuale quarta coalizione. La soglia di accesso al Consiglio per le liste provinciali è fissata al 3 per cento, a meno che siano collegate a una lista regionale che abbia superato il 5 per cento.

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